La gestione del Buono in caso di morte di un cointestatario può diventare più complessa, per cui è bene conoscerne il funzionamento.
I Buoni Fruttiferi Postali rappresentano un’opzione di investimento sicura e accessibile, scelta da molti per far crescere i propri risparmi nel tempo. Emessi da Poste Italiane e garantiti dallo Stato, offrono rendimenti variabili in base alla durata e al tipo di Buono scelto. Una caratteristica distintiva dei Buoni Fruttiferi Postali è la possibilità di cointestazione, ovvero l’intestazione del Buono a più persone, rendendo così più flessibile la gestione e il rimborso del capitale investito.
La cointestazione di un Buono Fruttifero Postale permette a ciascun intestatario di esercitare diritti sul titolo in modo indipendente, in base alle condizioni stabilite al momento della sottoscrizione. C’è però una paura molto diffusa quando si parla di questi strumenti: cosa accade se uno dei cointestatari viene a mancare? Poste Italiane ha recentemente chiarito quali sono i diritti degli altri intestatari e le conseguenze legali.
Cosa accade in caso di decesso di un cointestatario? Successione e diritti dei co-intestatari
I Buoni Fruttiferi Postali possono essere cointestati a un massimo di quattro persone. La normativa stabilisce che in caso di cointestazione, ciascun intestatario ha pari diritti sul titolo, a meno che non sia stata esplicitamente esclusa la possibilità di rimborso disgiunto al momento della sottoscrizione del Buono. Questo significa che la cointestazione consente a ciascun intestatario di richiedere autonomamente il rimborso del Buono, sia prima della sua naturale scadenza sia alla scadenza stessa (sempre salvo diversa indicazione fornita durante la sottoscrizione).
Questa facoltà di rimborso disgiunto offre quindi una notevole flessibilità, rendendo i Buoni Fruttiferi Postali uno strumento adatto anche per gestire risparmi condivisi tra familiari o altre persone di fiducia.
Quando uno dei cointestatari di un Buono Fruttifero Postale muore, il titolo entra a far parte dell’asse ereditario del defunto. Questo significa che la quota di proprietà del Buono, appartenente al cointestatario deceduto, viene trasferita agli eredi legittimi secondo le normative vigenti in materia di successione. Gli altri cointestatari mantengono comunque il diritto di chiedere il rimborso del Buono in qualsiasi momento, anche in assenza del consenso degli eredi del deceduto, purché il Buono non sia stato bloccato per motivi legali o su richiesta degli eredi stessi.
Nel caso in cui si tratti di un Buono cointestato con facoltà di rimborso disgiunto, i cointestatari superstiti possono continuare a esercitare i loro diritti sul titolo senza alcuna limitazione. Se però il Buono è stato sottoscritto con la clausola che esclude il rimborso disgiunto, il rimborso potrà essere richiesto solo con il consenso di tutti gli eredi del cointestatario deceduto. Questa situazione è notevolmente più complessa e può richiedere un processo di successione legale per determinare chi sono gli aventi diritto, rallentando l’accesso al capitale investito.